lunedì 30 novembre 2009

RIFORMA LEGGE ELETTORALE DELL'UMBRIA : LE “QUOTE ROSA” NON SONO INCOSTITUZIONALI - PETIZIONE ON-LINE


Invito tutte le donne e gli uomini di buona volontà,iscritti al Pd dell'Umbria, a sottoscrivere la petizione a sotegno della democrazia paritaria nella nuova legge elettorale.

http://www.petizionionline.it/petizione/riforma-legge-elettorale-dell-umbria-le-quote-rosa-non-sono-incostituzionali/344

A presto. Silvia

LE “QUOTE ROSA” NON SONO INCOSTITUZIONALI

Una sentenza del TAR della Puglia, che ha annullato la composizione della Giunta provinciale di Taranto perché formata da soli uomini e, quindi, in contrasto con lo statuto dell’Ente, ed il dibattito sulle proposte di modifica delle leggi elettorali regionali, in vista della prossima scadenza elettorale del marzo 2010, fanno tornare di grande attualità la questione della democrazia paritaria e del riequilibrio della partecipazione delle donne alla vita pubblica.
Sono noti i dati statistici che confinano l’Italia agli ultimi posti nella graduatoria della presenza delle donne nelle istituzioni nazionali e locali.
Tornando a parlare di “quote rosa”, ritenute a ragione necessarie ed indispensabili, almeno in una fase transitoria, tornano in campo i sospetti di incostituzionalità, sui quali vogliamo brevemente addentrarci, in merito al ricorso proposto contro la legge regionale della Campania n. 4 del 2009, che si segnala proprio per la particolare attenzione riservata alla promozione della democrazia paritaria.
L'obiettivo viene perseguito attraverso tre diverse misure:
1) Stabilendo che in ogni lista ciascuno dei due sessi non può essere rappresentato in misura superiore a 2/3.
2) Affidando alla comunicazione politica il compito di fissare criteri per cui si assicuri la presenza paritaria, nelle trasmissioni televisive, di candidati di ambo i sessi.
3) Attraverso una misura del tutto nuova nel panorama italiano ed europeo, quale quella dell'attribuzione della facoltà di una doppia preferenza, la seconda di genere diverso.
Questa terza previsione, in particolare, è stata oggetto di impugnazione davanti alla Corte Costituzionale da parte del Governo, che non ha mosso invece obiezioni riguardo alla formazione delle liste secondo una proporzione prefissata di candidati dei due sessi.
La deliberazione del ricorso avanti alla Corte Costituzionale, inizialmente prevista in data successiva allo svolgimento della prossima competizione elettorale, è stata anticipata al 15 dicembre prossimo. La decisione avrà una importante rilevanza strategica, potendo orientare le future scelte sulla delicata questione.
E' rilevante e significativa la circostanza che il Governo non ha ritenuto di dover sottoporre alla Corte l'esame della composizione delle liste secondo una proporzione prefissata (non più dei 2/3 per ciascuno dei due sessi), così ritenendo implicitamente superate le argomentazioni e le motivazioni usate nella famosa sentenza della Corte Costituzionale del 1995 (che aveva bocciato le quote rosa).
E' evidente che un ruolo decisivo, nel superamento di quella posizione, è da attribuire alle modifiche a livello costituzionale bel frattempo intervenute (l'art. 51 e l'art. 117).
Secondo il ricorso proposto dal Consiglio dei Ministri, il sistema introdotto dalla legge campana violerebbe l'art. 48 Cost. (elettorato attivo-libertà del voto) e l'art. 51 (elettorato passivo- accesso per tutti i cittadini alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza).
Le donne ritengono invece che il sistema della doppia preferenza purchè riferita a candidati di sesso diverso, sia alquanto originale e possa essere un valido aiuto ad una maggiore rappresentanza femminile. Ritengono altresì tale previsione compatibile con i principi costituzionali in quanto:
Non si configura alcuna limitazione o interferenza con la libertà di voto, dal momento che l'elettore è libero di esprimere il solo voto di lista, oppure di indicare una sola preferenza, senza alcun vincolo di genere, vincolo che scatta unicamente nel caso in cui scelga di accordare la seconda preferenza.
Ad ulteriore garanzia della scelta dell'elettore, la legge campana stabilisce l'annullabilità esclusivamente della seconda preferenza, qualora venga violato il vincolo imposto.
Del resto non risulta essere mai stata posta in dubbio la legittimità costituzionale delle liste bloccate, in cui la libertà di scelta dell'elettore appare effettivamente compromessa.
Riguardo all'altro aspetto, quello della lesione del diritto all'elettorato passivo, si vuole evidenziare che il meccanismo della doppia preferenza non dà alla donna alcuna garanzia di risultato, poiché l'elezione all'interno di una lista è determinata dal numero di preferenze ottenute da ciascun candidato.
Qualora, come auspichiamo, la legge dovesse superare indenne le censure di incostituzionalità, quello individuato ci sembra un buon modello da recepire, anche nella nostra regione.
Nel frattempo però vogliamo avanzare due altre proposte, di sicura efficacia per l’obiettivo perseguito:
1) prevedere che nel “listino” le donne siano rappresentate in misura paritaria.
2) Proporre un accordo di coalizione affinchè nella nuova Giunta Regionale le donne siano rappresentate in misura paritaria.
3) L’inammissibilità delle liste nel caso in cui non vengano rispettati gli articoli riferiti alla rappresentanza di genere.

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